La tutela del minorenne nel nuovo rito uniforme per la famiglia

Al Dipartimento di Giurisprudenza si è svolto l’incontro organizzato nell’ambito del ciclo di seminari “Minorenni, famiglia, migranti: quali riforme per quale giustizia”

Pierluigi Bianca

La tutela dei minorenni è uno dei temi principali della riforma Cartabia ed oggetto di analisi tra i vari studiosi della materia oltre che di incontri nelle diverse aule universitarie.

E non a caso il Dipartimento di Giurisprudenza, nella prestigiosa aula magna di Villa Cerami, ha ospitato l’incontro dal titolo La tutela del minorenne nel nuovo rito uniforme per la famiglia: il piano genitoriale, l'assegno di mantenimento, l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento nell’ambito del ciclo di seminari Minorenni, famiglia, migranti: quali riforme per quale giustizia.

Proprio l’appuntamento dei giorni scorsi ha concluso l’edizione 2024 del ciclo di seminari organizzato dal Centro di ricerca interdisciplinare dell’Ateneo sulla Giustizia dei minori e della famiglia “Enzo Zappalà”, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania (anche nell’ambito della formazione continua forense), coordinato dal prof. Angelo Zappulla e dall’avv. Serena Cantale.

Nel corso di questo incontro – moderato dal prof. Tommaso Auletta, già docente di Diritto privato dell’Università di Catania – sono intervenuti Roberto Senigaglia, ordinario di Diritto privato dell'Università Ca' Foscari di Venezia, la dott.ssa Marisa Acagnino, giudice della I Sezione civile del Tribunale di Catania, e l'avv. Maria Elena Parisi del Foro di Catania.

Ad aprire i lavori il prof. Roberto Senigaglia che ha introdotto l'argomento partendo dalla riforma Cartabia.

«La riforma, che ha introdotto novità e modifiche al diritto di famiglia, ha evidenziato la centralità della figura del minore e del proprio interesse, intervenendo affinchè tutte le decisioni sul minore vengano adottate di comune accordo dei genitori, nel rispetto delle necessità delle capacità ed inclinazioni del figlio», ha spiegato in apertura di intervento il prof. Roberto Senigaglia.

«Ma la novità più importante è quella della necessità dell'ascolto del figlio minore, quando questo ha la capacità di discernere per il proprio interesse – ha aggiunto -, non soltanto da parte del giudice, ma soprattutto da parte dei genitori che devono ascoltare e assecondare l'interesse del minore, motivando l'eventuale disaccordo, al fine di valutare la loro eventuale responsabilità».

«Le difficoltà sorgono quando i genitori entrano in conflitto e quando non c’è più comunanza nell'esercizio della responsabilità genitoriale, invero quando un genitore non assolve ai doveri o quando li assolve in contrasto con l’interesse del figlio – ha tenuto a precisare il docente dell'Università Ca' Foscari di Venezia -. In tal caso, a seguito del mutamento di prospettiva, introdotto con la riforma, secondo cui la famiglia non è più fondata sul potere, ma sulla solidarietà e accordo.

«È stata riconosciuta una responsabilità endofamiliare, nel caso di inosservanza dei doveri familiari, assimilabile alla responsabilità contrattuale, con la conseguenza che per la sussistenza della violazione, è sufficiente solo la violazione dell’obbligo – ha aggiunto -. Nel caso di violazione degli obblighi familiari, la protezione del minore può avvenire anche per il tramite di provvedimenti sanzionatori e con il riconoscimento di un risarcimento punitivo».

In foto da sinistra l’avv. Maria Elena Parisi, i docenti Roberto Senigaglia e Tommaso Auletta e la dott.ssa Marisa Acagnino

In foto da sinistra l’avv. Maria Elena Parisi, i docenti Roberto Senigaglia e Tommaso Auletta e la dott.ssa Marisa Acagnino

A seguire l’avv. Maria Elena Parisi ha esposto i profili applicativi del nuovo strumento del piano genitoriale, sul quale la dottrina ha iniziato a pronunciarsi, trattandosi di un istituto nuovo.

L’avvocato ha evidenziato come «per anni, in caso di separazione tra coniugi, il tema è stato quello dell'assegnazione della casa familiare, al fine di consentire al figlio di mantenere una relazione con il contesto familiare preesistente alla rottura del legame familiare».

«Nessuno, tuttavia, si chiedeva cosa provasse il figlio a seguito della separazione dei genitori – ha aggiunto -. Per la prima volta, si pone al centro della riforma, la figura del minore e del suo benessere. Il piano genitoriale è lo strumento previsto per realizzare l'interesse del minore; per la prima volta, inoltre, il figlio viene riconosciuto come cittadino, anche di fronte allo Stato, che deve intervenire qualora i genitori non siano in grado di garantire la realizzazione della persona del minore». 

«Il piano genitoriale è un progetto a misura, invero, non del minore in senso generico, bensì di quel preciso minore all'interno della singola separazione di cui si tratta», ha precisato l’avv. Parisi che, nelle vesti di operatrice del diritto, ha poi spiegato alcune tratti pratici, processuali, ponendo l'attenzione al dovere delle parti, di collaborare in maniera leale, nell'interesse del minore ed anche, ove necessario, contro l'interesse singolo dei genitori.

«Il piano genitoriale appare uno strumento utile anche per il giudice che dovrà adottare i provvedimenti nell'interesse del minore e che potrà irrogare le sanzioni obbligatorie nel caso di inosservanza dei doveri dei genitori», ha detto in chiusura di intervento l’avvocato del Foro di Catania.

La dott.ssa Marisa Acagnino si è soffermata, invece, sull'istituto dell'assegno di mantenimento, dell'obbligo dello stesso, evidenziando che «deve essere rapportato in relazione al soggetto beneficiario e non del soggetto obbligato, e tenendo conto delle necessità e delle inclinazioni del figlio».

«La disciplina prevede che ciascuno dei genitori deve concorrere in relazione alle proprie capacità – ha aggiunto -, l'attenzione è stata rivolta alla parte non monetizzabile degli obblighi del genitore che si occupa, in maniera prevalente, della cura del figlio e del potere del giudice di tenere conto di tali aspetti».

Tutti gli intervenuti hanno evidenziato l’aspetto più importante della riforma, su cui tutti gli operatori del diritto e tutte le parti coinvolte nei procedimenti di separazione o divorzio tra coniugi, devono soffermarsi, ed invero che quando si scioglie il legame matrimoniale tra le parti, non si smette di essere genitori: Dai figli non si divorzia, come disse la scrittrice Anna Olivero Ferraris.